STATUTO
Statuto
dell'Organismo Associativo avente la
denominazione: "AMATORI
AVIFAUNA AUTOCTONA"
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale/ONLUS
Titolo
I
Art.
1 - E'
costituito in Paternò, fra appassionati e studiosi
di Ornitologia - Ornicultura - Ornitofilia, un
Organismo Associativo avente la denominazione
"AMATORI AVIFAUNA AUTOCTONA" - Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS; ovvero da un
Gruppo d'appassionati specializzati in Uccelli
Indigeni Insettivori e Frugivori brevemente inteso
anche Club degli Indigeni Insettivori. Esso
Organismo è retto dal presente Statuto e dalle
norme di legge in materia.
Art.
2 -
L'Organismo Associativo ha carattere volontario, è
apolitico ed aconfessionale.
Art.
3 -
L'Organismo Associativo non ha fini di lucro, né
persegue fini speculativi ma esclusivamente
finalità di solidarietà sociale; non può
distribuire, neppure in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita associativa, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge; si propone:
a) di studiare gli uccelli indigeni con particolare
attenzione alla famiglia dei Turdidi nonchè quelli
appartenenti all'avifauna autoctona con
caratteristiche d'insularità, diffondendo notizie
sulla loro ecologia, etologia, tassonomia, e sul
corretto modo di alloggiare, alimentare e
riprodurre in ambienti controllati detti Uccelli;
b) svolgere attività atte ad incrementare
l'interesse per l'avifauna indigena organizzando
visite ad allevamenti ed istituzioni, ad oasi e
parchi, promuovendo o partecipando a conferenze,
mostre, riunioni, tavole rotonde, seminari,
congressi, convegni, dibattiti, mostre
scientifiche, esposizioni fotografiche e mappali,
inchieste, istituzioni di biblioteche, proiezione
di filmati e documentari scientifici, mostre
fotografiche e di pittura a tematiche
ornitologiche;
c) svolgere attività volte a studi e iniziative per
la tutela del patrimonio avifaunistico, censimenti
su Uccelli stanziali e migratori;
d) sviluppare ogni iniziativa intesa a riconoscere
ogni aspetto e risvolto della difesa e della
salvaguardia degli ambienti minacciati e
conseguenzialmente degli Uccelli mediante
conferenze, corsi, lezioni, gite, concorsi;
e) favorire la creazione e la gestione diretta o in
collaborazione con Enti, Consorzi, Comuni, Province
o Regioni, di parchi o nuclei di parco, pervenuti
all'Organismo Associativo in proprietà, in affitto,
in comodato d'uso e incentivare gruppi di lavoro o
persone singole che vorranno volontariamente
contribuire, senza fini lucrativi;
f) intrattenere rapporti amichevoli e di
collaborazione con analoghi organismi, club ed
associazioni;
g) in generale svolgere ogni attività utile per la
tutela ambientale e la conservazione dell'avifauna
anche mediante l'immissione in natura, con
programmi mirati ed autorizzati, di soggetti
autoctoni, costituire e gestire oasi di rifugio e /
o di stazionamento, di cura e recupero
dell'avifauna, procedere ad inanellamenti anche
scientifici sotto la guida di piani predisposti da
Istituti Universitari o Progetti Regionali e
Nazionali;
h) sviluppare ogni azione tendente alla
pubblicazione d'articoli scientifici, tecnici e
pratici verso Riviste e Periodici già affermati o
stimolare la nascita di nuove Pubblicazioni
periodiche da accreditare;
i) l'Organismo Associativo, per le finalità
preposte, deciderà di aderire, con delibera del
Consiglio Direttivo, già in prima costituzione, a
strutture Federative esistenti e potrà decidere, in
prosieguo, liberamente e democraticamente, a
qualsivoglia ulteriori e plurime adesioni verso
Organismi istituiti per il raggiungimento di
analoghe finalità. L'Organismo Associativo non
potrà svolgere attività differenti da quelle
previste se non quelle ad esse strettamente
connesse.
Titolo II
Composizione e iscrizione
Art.
4 - Possono
far parte dell'Organismo Associativo tutti gli
appassionati di ambo i sessi. I rapporti fra essi
associati o tra gli associati e l'Organismo
Associativo sono improntati alla massima
trasparente conduzione. In special modo:
eleggibilità libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'art. 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea degli associati o partecipanti, e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci e rendiconti, come meglio specificati negli
articoli seguenti.
.........omissis
Art.
47 - Per
quanto non contemplato nel presente statuto si farà
riferimento al Regolamento dell'Organismo
Associativo e ai Regolamenti e Statuti delle
Organizzazioni o Federazioni alle quali si deciderà
di effettuare adesione; in carenza di essi alle
norme e disposizioni del Codice Civile.
Paternò 30.09.2004